venerdì 23 ottobre 2009

Adozione in casi particolari: coniuge-genitore deceduto e adottante vedovo

La Corte di appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non consente al coniuge sopravvissuto, in caso di morte dell’altro coniuge, genitore del minore che s’intende adottare, di chiedere l’adozione del medesimo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Nonché dell’art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il Tribunale per i minorenni possa superare il diniego di assenso del genitore del minore adottando, che sia nel pieno possesso della potestà genitoriale, quand’anche detto diniego sia contrario al primario interesse del minore, per violazione degli artt. 2 Cost., che proclama la tutela della personalità dell’individuo, e 31, secondo comma, Cost., che garantisce protezione ai minori.

Il successivo art. 47 riconosce la possibilità dell’adozione non legittimante anche nell’ipotesi in cui uno dei coniugi deceda durante l’iter per l’adozione, e che anche nell’art. 25 della stessa legge n. 183 del 1984 si rimarca la prevalenza dell’interesse del minore, acconsentendo che si arrivi all’adozione quando si verifica la morte del genitore dell’adottando durante il periodo di affidamento preadottivo.

Le eccezioni di inammissibilità sollevate sono infondate, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, lettera b), della legge n. 184 del 1983, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, non è fondata, il legislatore ha compiuto una scelta diretta ad una drastica riduzione a ipotesi limitate e tassative dell’applicabilità ai minori dell’adozione c.d. “ordinaria”. Tale scelta ha segnato il passaggio da una tradizione privatistica ad una funzione pubblicistica dell’istituto e la sua considerazione alla stregua dell’esclusivo interesse del minore.

In presenza di situazioni che non avrebbero potuto – per la mancanza della condizione di abbandono o per la difficoltà concreta, in considerazione di condizioni personali del minore – giustificare l’adozione legittimante, il legislatore ha disciplinato alcune tassative ipotesi prevedendo una forma di adozione che presenta la peculiarità di non avere effetto legittimante nei confronti dell’adottato, né effetto risolutivo nei confronti della famiglia di origine.

Definita come “adozione in casi particolari”, ma che, più propriamente la dottrina qualifica come “adozione non legittimante”. Si tratta di ipotesi eccezionali rispetto al sistema introdotto dalla legge n. 184 del 1983, per il quale “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”, solo “quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge”. Fra tali ipotesi residue vi è quella di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), per il quale il minore può essere adottato “dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge”.

Proprio le norme invocate a sostegno dell’incostituzionalità dimostrano, invece, la ragionevolezza delle scelte operate.

(Altalex, 3 ottobre 2007. Nota di Cesira Cruciani)

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