giovedì 15 ottobre 2009

Analogie e differenze tra trust ed altri istituti nell’ambito del diritto civile italiano


1 - La nozione di fiducia nel codice civile italiano

L’art. 627 c.c. tratta la fattispecie denominata “disposizione fiduciaria”, che consiste nella chiamata a titolo di legatario o di erede da parte del testatore di un soggetto con l’intesa che i beni oggetto della attribuzione vadano a beneficio di un diverso soggetto.

In siffatta ipotesi la legge prescrive che non spetti al reale beneficiario della disposizione fiduciaria l’eventuale azione in giudizio per conseguire l’oggetto dell’attribuzione, ma solo la soluti retentio nel caso in cui la persona dichiarata nel testamento abbia spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria.


La norma in esame è riconducibile alla interposizione fittizia di persona e, in essa, potrebbe, altresì, ricomprendersi anche le ipotesi nelle quali il testatore abbia inteso effettivamente compiere un’attribuzione in favore del fiduciario, ma in vista del ritrasferimento dei beni ad un terzo soggetto.

Oltre alla appena analizzata ipotesi, la società fiduciaria rappresenta il solo esempio di istituto recante il riferimento alla fiducia previsto nel codice civile. Il codice, tuttavia, non prevede alcuna specifica disposizione sulle società fiduciarie, ma si limita a richiamarle in norme dettate in materia di società per azioni.

Queste norme sono:

- l’art. 2357 c.c., relativo ai casi di acquisto da parte della società di proprie azioni, estendendo la disciplina ivi dettata anche agli acquisti fatti tramite società fiduciarie o per interposta di persona;

- l’art. 2358 c.c., che vieta alle società di accordare prestiti, fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, nonché tramite società fiduciarie o per interposta di persona, accettare azioni proprie in garanzia, se non nelle limitate ipotesi ivi previste;

- l’art. 2359 bis c.c., che vieta alle società controllate l’acquisto di azioni o quote della società controllante, se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, anche se trattasi di acquisti fatti tramite società fiduciaria o per interposta di persona;

- l’art. 2360 c.c., che vieta alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante la sottoscrizione reciproca di azioni, anche tramite società fiduciarie o per interposta di persona;

- l’art. 2427 c.c., in materia di bilancio, che prevede all’interno del contenuto della nota integrativa tra gli altri oggetti “l’elenco delle partecipazioni possedute tramite società fiduciarie”.

Nonostante i richiami sopra ricordati alle società fiduciarie, queste sono, come è noto, disciplinate da una serie di leggi speciali. Trattasi, comunque, di interventi settoriali che non rendono conto in modo organico del fenomeno dell’intestazione fiduciaria, quale, invece, riveste un forte rilevo nella pratica degli affari.

In questa prospettiva, l’intestazione fiduciaria propria delle società fiduciarie presenta elementi comuni allo schema del trust, quale è disciplinato dalla Convenzione dell’Aja, in quanto realizza il trasferimento di una posizione di titolarità reale dall’investitore fiduciante alla società fiduciaria analogo al trasferimento dei beni dal disponente al trustee fiduciario, che si verifica nel trust.


2 - Analogie e differenze tra trust ed altri istituti nell’ambito del diritto civile italiano

Il modello di trust preso come riferimento in questa sede non è il trust inglese ma il trust della Convenzione dell’Aja.

a) Il negozio fiduciario

La rilevanza dell’atto di trasferimento della proprietà, da un lato, e degli scopi di gestione o di garanzia sottesi all’accordo obbligatorio, dall’altro, hanno indirizzato la dottrina nel senso della collocazione del negozio fiduciario entro la categoria dei negozi indiretti.


La riconduzione del negozio fiduciario al negozio indiretto segna la distinzione tra il piano economico degli interessi avuti di mira ed il piano giuridico degli effetti direttamente prodotti.

Il negozio fiduciario genera un misto di verità ed apparenza, che lo pone in una posizione intermedia fra i negozi reali e quelli simulati.

La dottrina dominate distingue, in ogni caso, il negozio fiduciario dal negozio simulato, in base alla considerazione che gli effetti prodotti dal secondo, sebbene diversi ed ulteriori da quelli effettivamente perseguiti, sono realmente voluti dalle parti. Tale tesi è condivisibile.

In questo senso, si è espressa anche la giurisprudenza di merito e di legittimità , che ha operato il discorso in termini di contrapposizione tra negozio fiduciario e negozio simulato con riferimento alla ipotesi specifica di simulazione rappresentata dalla interposizione fittizia di persona.

L’orientamento seguito dalla dottrina tradizionale ed avallato dalla giurisprudenza, riconduce il negozio fiduciario nell’alveo della disciplina del mandato .

Questa posizione è affermata soprattutto con riguardo all’intestazione fiduciaria di titoli in capo alle società fiduciarie.

Il discrimen tra le due figure sarebbe rappresentato dalla diversa natura dell’incarico conferito al fiduciario ed al mandatario, in quanto al primo viene richiesto l’espletamento di operazioni complesse destinate a durare nel tempo, al secondo, invece, è demandato il compimento di uno o più atti determinati.

Il negozio fiduciario presenta sicuramente numerose similitudini con il trust ed, in particolare, con il modello di trust disciplinato dalla Convenzione dell’Aja.

Infatti, nel negozio fiduciario, al pari del trust, la titolarità della proprietà fiduciaria in capo al fiduciario – trustee è diretta al soddisfacimento del fine specifico perseguito dal fiduciante – disponente.

Il perseguimento del “fine specifico”, cui è volto il negozio fiduciario, ovvero la sopravenuta impossibilità di esso in ragione della violazione degli obblighi posti a carico dello stesso, determina l’estinzione della proprietà fiduciaria con la conseguente possibilità in favore del fiduciante di rivendicare i beni fiduciati.

In conclusione gli elementi caratterizzanti la posizione di titolarità reale che fa capo al fiduciario – ossia la temporaneità del diritto in stretta connessione con la destinazione funzionale dei beni, sono gli stessi presenti nel modello di trust di cui alla summenzionata Convenzione dell’Aja.



b) Trust e mandato

L’accostamento di trust e mandato ricorre di frequente in dottrina, alla luce della tesi, condivisa anche in giurisprudenza, secondo la quale la fiducia andrebbe ricondotta entro lo schema della rappresentanza indiretta.

L’orientamento favorevole all’accostamento del mandato alla proprietà fiduciaria ed al trust trova ulteriore avallo normativo nella disposizione contenuta nell’art. 1707 del c.c. italiano che prevede un vincolo di segregazione dei beni acquistati dal mandatario in esecuzione dell’incarico oggetto del mandato rispetto al suo patrimonio personale.

Ad ogni buon conto non si può ignorare la diversità di contenuto dell’incarico gestorio affidato al mandatario, da un lato, ed al trustee, dall’altro. Nel primo caso, implica il compimento di atti o negozi giuridici, mentre, nella seconda ipotesi, anche i c.d. atti materiali, i quali possono formare oggetto del mandato solo se strumentali al compimento di atti giuridici.

Con riferimento, invece, all’effetto segregativo, si osserva che nel caso del mandato riguarda beni che sono conseguenza dell’attività gestoria del mandatario, e non anche a quelli di cui il mandatario diviene proprietario per effetto di atti strumentali al compimento dell’attività affidatagli.

Inoltre, spostando l’attenzione dal mandatario al mandante, si avverte la profonda differenza che corre tra l’effetto segregativo prodotto dal trust e quello generato dal mandato.



c) Trust e contratto a favore di terzo

Il trust ed il contratto a favore di terzo possono a prima vista essere accostati in base alla rilevanza che in entrambi gli istituti assume la destinazione dell’attribuzione a vantaggio del beneficiario, da un lato, e del terzo, dall’altro.

In ogni caso, l’effetto traslativo che si attua nel trust suggerisce l’accostamento di questo al contratto a favore di terzo con effetti reali.

Parte della dottrina ha, peraltro, rilevato che, in realtà, l’effetto reale, proprio del trust, difetta nel contratto a favore di terzo.

Tuttavia è possibile configurare un contratto a favore di terzo con effetti reali per effetto della stipulazione tra promittente e stipulante in cui avviene il trasferimento del diritto in capo al terzo.

La differenza maggiore tra i due istituti si ravvisa, invece, nella diversa funzione.

Infatti, la causa del trasferimento del diritto nel contratto a favore di terzo è di operare un’attribuzione a favore del terzo, mentre, nel caso del trust, la causa del trasferimento dei beni tra i due soggetti risiede nel compimento di una serie di attività relative alla amministrazione e gestione dei beni secondo le istruzioni impartite dal disponente stesso.



d) Trust e fondazione

Il confronto tra trust e fondazione è stato proposto da diversi esponenti della dottrina, con conclusioni quasi unanimi nel senso della negazione di elementi comuni che possano assimilare i due istituti.

Da un punto di vista funzionale, si può, tuttavia, osservare, che il trust presenta similitudini con la fondazione – in particolare, con le fondazioni fiduciarie – in quanto queste ultime si caratterizzano per la peculiare destinazione impressa ai beni che formano il patrimonio della fondazione medesima.

Il confronto tra i due istituti potrebbe interessare, inoltre, l’ambito del trust per scopo di pubblica utilità, in ragione del necessario requisito dello scopo di utilità generale proprio della fondazione.



e) Trust e fondo patrimoniale

L’effetto della separazione patrimoniale sancito dall’art. 11 della Convenzione dell’Aja, ha suggerito in dottrina l’accostamento del trust al fondo patrimoniale che, secondo l’opinione dominante, ha natura di patrimonio separato con vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Con particolare riguardo, inoltre, all’atto dispositivo, sia del trust, sia del fondo patrimoniale, può aversi un atto a titolo oneroso, ovvero a titolo gratuito.

Al di fuori del caso in cui il disponente si sia riservato il diritto di riacquistare la titolarità dei beni costituenti il fondo patrimoniale, può affermarsi che la titolarità dei beni del fondo ha carattere di temporaneità.

La durata del fondo patrimoniale è, infatti, subordinata alla durata del matrimonio.


Il vincolo di destinazione funzionale, che caratterizza il fondo, nonché il suo connotato di temporaneità, richiamano da vicino il diritto oggetto del trust.

Le differenze tra i due istituti sono ravvisabili nel fatto che la temporaneità della proprietà fiduciaria è strettamente connessa ai fini sottesi alla costituzione del trust, nel senso che essa è calcolata sulla base del tempo occorrente per la realizzazione degli scopi perseguiti dal disponente.

Nel fondo, invece, la temporaneità dipende dalla cessazione della famiglia o dal soddisfacimento dei bisogni cui è diretto il fondo.

Le similitudini sopra evidenziate confermano, peraltro, la particolare vicinanza dei due istituti.

Articolo a cura di Massimiliano Nicodemo

Studio Legale Tributario Nicodemo - www.giuristionline.com

Nessun commento:

Posta un commento