martedì 20 ottobre 2009

Esempio di Trust a tutela di disabile

di Fortunato Moretti e Giovanni Soldateschi

Il caso

Il richiedente è un imprenditore benestante non più giovane con due figlie di cui la primogenita disabile. La famiglia è molto unita e non vi è timore che, una volta deceduti i genitori, la sorella minore non si occupi degnamente dell'assistenza della sorella portatrice di handicap. Tuttavia volontà dei genitori è che in nessun caso la figlia incapace trascorra la propria vita in Istituti di Assistenza per disabili. A tal fine intendono destinare, sin da ora, per l'assistenza della figlia sia beni mobili che immobili produttivi di reddito o da abitare.


La soluzione adottata

Per assecondare le legittime aspettative della famiglia abbiamo pensato allo strumento del Trust e quindi, di comune accordo con la stessa, abbiamo istituito - ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992 - un Trust denominato "LICIA", certi che tale strumento sia ad oggi il più appropriato ad assicurare alla figlia disabile beneficiaria dei beni del Trust l'assistenza di cui possa avere bisogno durante tutta la sua vita.

Peculiarità del Trust "LICIA" è quella che può essere definito sotto tutti gli aspetti un Trust "interno" in quanto tutte le componenti di esso e precisamente:
Disponente, Trustee, Beneficiarii, luogo di istituzione e lingua di stesura sono italiane, mentre necessariamente la legge che lo regola è straniera (diritto inglese).

Tale tipologia di Trust è ormai riconosciuta anche dalla Consulta nazionale e del medesimo orientamento è anche il progetto di legge numero 5494 presentato il 4 dicembre 1998 alla Camera dei Deputati il quale prevede - tra le altre cose - che un Trust in favore di un soggetto disabile debba avere il Trustee residente in Italia e sia redatto in lingua italiana.

Venendo poi ad esaminare le modalità tecniche di istituzione del Trust "LICIA" si può riassumere quanto segue:

· Disponente è il padre della disabile il quale, allo scopo di dotare immediatamente il Trust di idonei mezzi, ha contestualmente conferito allo stesso una provvista iniziale in denaro, che è stata utilizzata dal Trustee per aprire un conto corrente bancario a nome del Trust presso un istituto di credito;

· Trustee è stata nominata la sorella del soggetto disabile;

· La figura del Guardiano non è stata espressamente istituita prevedendo comunque nell'atto la possibilità sia per il Disponente sia per qualunque interessato - anche moralmente - di agire ed intervenire affinché sia dato adempimento allo scopo del Trust;

· Finché in vita, beneficiario è stato nominato esclusivamente il soggetto portatore di handicap; successivamente il Disponente darà disposizioni al Trustee per l'assegnazione dei beni residui, ovvero se non più in vita o se incapace tali beni saranno assegnati ai suoi parenti prossimi;

· La legge regolatrice è quella inglese;

· La durata è stata prevista per tutta la vita del soggetto disabile rientrando, comunque, entro il limite massimo previsto dalla legge regolatrice;

· La forma dell'atto istitutivo è stata quella della scrittura privata autenticata.

Formalità di registrazione e trascrizione della compravendita al Trust "LICIA"

Dopo l'istituzione del Trust il Trustee (sorella della disabile) per dotare il Trust stesso dei beni necessari allo scopo ha acquistato come primo investimento un bene immobile.

L'assenza di una normativa interna e di una disciplina tributaria codificata e certa riguardanti i Trust istituiti ai sensi di una normativa straniera ci hanno indotto a richiedere - in sede di registrazione dell'atto di compravendita con cui veniva acquistato un immobile da destinare ai bisogni del soggetto disabile - l'applicazione da parte dell'Ufficio dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

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