Nonostante la legge 54/2006 abbia affermato la parità costituzionale dei figli legittimi e naturali, in caso di prole naturale e di genitori non conviventi la potestà genitoriale deve essere affidata al genitore convivente con il figlio fino al ricorso dell’altro genitore (ex art. 317 bis c.c.), il quale, per regolamentare i suoi diritti e doveri nei confronti del figlio (come ad esempio quello di visitare e frequentare il bambino) secondo le stesse regole applicabili ai figli legittimi, deve rivolgersi al Tribunale per i minorenni. Nel caso di specie il Collegio milanese ha affidato l’esercizio della potestà alla mamma, la quale ha la facoltà di decidere in che modo il padre può frequentare la bambina, ma, tenendo in considerazione il rapporto conflittuale genitoriale, ha disposto che entrambi i genitori, con l’ausilio dei servizi sociali, seguano un percorso di mediazione familiare.
-
Nessun commento:
Posta un commento