mercoledì 14 ottobre 2009

COMUNIONE LEGALE E AUMENTI DI CAPITALE SOTTOSCRITTI DOPO IL MATRIMONIO

Corte di Cassazione: Sentenza 2 febbraio 2009 n. 2559
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2559 del 2 febbraio 2009, si è pronunciata in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi, con riferimento alla partecipazione societaria di uno di essi. Secondo la sentenza, l'iniziale partecipazione di uno dei coniugi ed i suoi successivi aumenti, rientrano tra gli acquisti che costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, e con beni personali.
Fonte: Corte di Cassazione,vedi sent. http://www.fiscoetasse.it/upload/sentenza.PDF
cft http://www.fiscoetasse.it/normativa-prassi/10421-comunione-legale-e-aumenti-di-capitale-sottoscritti-dopo-il-matrimonio.html

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