1) L'obbligo alimentare è disciplinato dal titolo
XIII, libro primo del Codice civile, artt. 433 e
segg. Si distingue in genere tra alimenti, che costituirebbero lo stretto
necessario per mantenere in vita il soggetto, e mantenimento, che si configura
come nozione più ampia, quale complesso di prestazioni, che soddisfano le
esigenze di vita dell'individuo, anche in relazione alla
sua collocazione economico-sociale.
Da un lato dunque obbligo di
mantenimento tra i coniugi e nei confronti dei figli minori, come contributo ai
bisogni della famiglia, in proporzione
alle sostanze e alle capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno
(art. 143 e 148 c.c.). E in caso di inadempimento dei
genitori, saranno tenuti a concorrere al mantenimento della prole, in ordine di
prossimità, gli ascendenti legittimi o naturali (art. 148 c.c.).