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giovedì 22 novembre 2012

OBBLIGO ALIMENTARE E PRESTAZIONE ASSISTENZIALE

1) L'obbligo alimentare è disciplinato dal ti­tolo XIII, libro primo del Codice civile, artt. 433 e segg. Si distingue in genere tra alimenti, che costituirebbero lo stretto necessario per mante­nere in vita il soggetto, e mantenimento, che si configura come nozione più ampia, quale com­plesso di prestazioni, che soddisfano le esigen­ze di vita dell'individuo, anche in relazione alla sua collocazione economico-sociale.
Da un lato dunque obbligo di mantenimento tra i coniugi e nei confronti dei figli minori, come contributo ai bisogni della famiglia, in propor­zione alle sostanze e alle capacità di lavoro pro­fessionale o casalingo di ciascuno (art. 143 e 148 c.c.). E in caso di inadempimento dei genitori, saranno tenuti a concorrere al mantenimento della prole, in ordine di prossimità, gli ascen­denti legittimi o naturali (art. 148 c.c.).