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martedì 13 novembre 2012

Cavalier servente di un'amica? Separazione con addebito


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17195/2012, conferma la separazione con addebito al marito reo d’”infedeltà apparente”. Già il Tribunale e la Corte d’Appello di Cagliari si erano pronunciati in tal senso. L’uomo, sposato e padre di due figli, ha adito alla Suprema Corte palesando che il rapporto “d’amicizia” con l’altra donna era un puro e nobile sentimento scevro da ogni coinvolgimento sessuale e pertanto degno di considerazione. Di diverso avviso sono stati i Giudici che, dopo aver analizzato i vari eventi - quali: imposizione della presenza dell’amica ai pasti familiari durante le festività natalizie; frequentazione assidua della dimora della stessa nonché prestazioni in qualità di autista nell’accompagnarla sul posto di lavoro e, nel mentre, discutevano delle problematiche inerenti al menage coniugale dell’uomo; alla richiesta della moglie d’interrompere la relazione extraconiugale l’uomo dapprima ”apparentemente accondiscese ma continuò di nascosto a frequentare l’amica, in quanto la sua auto era spesso parcheggiata sotto la casa di questa”, - rigettano il ricorso, confermando la separazione con addebito  e condannando “il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 2.000 per onorari e Euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.” Un caso analogo riguardante un'amicizia particolare con una compagna di lavoro, con cui trascorreva qualche periodo di riposo e qualche cena, si è trasformata in motivazione di separazione con addebito per un uomo di Treviso (Da  “La Repubblica.it” 19.06.2009). La motivazione?
Violazione di fedeltà, così stabilito dal contratto matrimoniale. Perché anche se non palese , la totalità del comportamento, prolungato nel tempo, e- soprattutto - nella sentenza in questione - l’imposta presenza dell’”amica” costituisce, oltre ad una violenza psicologica alla moglie ed ai figli, anche la violazione della fiducia e della privacy familiare. C'è da dire che, nei casi di addebito, la legge non entra nei meandri del particolare, ma traccia, a grosse linee, quelle che sono i confini o pseudo-confini del lecito. Sia il Tribunale di Treviso – allora -  che la Corte di Cassazione hanno ritenuto che, benché non provato l’adulterio, ricorrono quei presupposti che rendono invivibile il contratto matrimoniale nella sua quotidianità.