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sabato 22 dicembre 2012
venerdì 7 dicembre 2012
Le coppie di fatto pagano meno le rette dell'asilo nido a Salzano
Le coppie di fatto pagano meno le rette dell'asilo nido a Salzano
„Le coppie di fatto pagano meno le rette dell'asilo nido a Salzano
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„Le coppie di fatto pagano meno le rette dell'asilo nido a Salzano
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VeneziaToday » Cronaca
Una sentenza del Tar che non mancherà di fare discutere. La domanda è: nel caso in cui ci si trovi di fronte a una coppia di fatto con il compagno residente in una località diversa rispetto alla donna, nel calcolare la retta dell'asilo nido bisogna sommare i redditi di entrambi? Secondo il Tribunale amministrativo di Venezia no. Perché pur essendo una famiglia "di fatto", non è un nucleo familiare previsto dalla normativa statale. Così una donna di Salzano con tre figli pagherà la retta minima per mandare all'asilo i pargoli. Nonostante faccia vita "di coppia" con il fidanzato, che, tra l'altro, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, percepirebbe anche un buon stipendio.
Il ricorso al Tar è arrivato nel momento in cui la donna era andata in Comune con il proprio modello Isee "personale". Un dirigente dell'Ente, irremovibile, ha chiesto anche quello del compagno. Solo così avrebbe potuto calcolare la retta dell'asilo nido. La madre, però, si oppone, spiegando che non erano sposati. Il responsabile non ha voluto sentire ragioni. Non ottenendo la dichiarazione Isee dell'uomo ha applicato, come regolamento comunale impone, la retta massima: 1.056 euro al mese.
Una sentenza del Tar che non mancherà di fare discutere. La domanda è: nel caso in cui ci si trovi di fronte a una coppia di fatto con il compagno residente in una località diversa rispetto alla donna, nel calcolare la retta dell'asilo nido bisogna sommare i redditi di entrambi? Secondo il Tribunale amministrativo di Venezia no. Perché pur essendo una famiglia "di fatto", non è un nucleo familiare previsto dalla normativa statale. Così una donna di Salzano con tre figli pagherà la retta minima per mandare all'asilo i pargoli. Nonostante faccia vita "di coppia" con il fidanzato, che, tra l'altro, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, percepirebbe anche un buon stipendio.giovedì 22 novembre 2012
Nuove famiglie, i diritti dimenticati nei cassetti - Repubblica.it
Unioni finite, figli contesi, parità fra i sessi. Così le riforme che dovevano cambiare il volto sociale dell'Italia e riportare il Paese al passo con l'Europa sono diventate promesse mancate e ora rischiano di diventare carta straccia
di MARIA NOVELLA DE LUCA(L'articolo completo su Repubblica in edicola o su Repubblica+)
mercoledì 21 novembre 2012
Se i genitori non convivono, la potestà genitoriale è affidata al genitore convivente con il figlio e l´altro, per regolamentare i suoi diritti, deve rivolgersi al Tribunale per i - Diritto Minorile
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto 191/12
Nonostante la legge 54/2006 abbia affermato la parità costituzionale dei figli legittimi e naturali, in caso di prole naturale e di genitori non conviventi la potestà genitoriale deve essere affidata al genitore convivente con il figlio fino al ricorso dell’altro genitore (ex art. 317 bis c.c.), il quale, per regolamentare i suoi diritti e doveri nei confronti del figlio (come ad esempio quello di visitare e frequentare il bambino) secondo le stesse regole applicabili ai figli legittimi, deve rivolgersi al Tribunale per i minorenni. Nel caso di specie il Collegio milanese ha affidato l’esercizio della potestà alla mamma, la quale ha la facoltà di decidere in che modo il padre può frequentare la bambina, ma, tenendo in considerazione il rapporto conflittuale genitoriale, ha disposto che entrambi i genitori, con l’ausilio dei servizi sociali, seguano un percorso di mediazione familiare.
Nonostante la legge 54/2006 abbia affermato la parità costituzionale dei figli legittimi e naturali, in caso di prole naturale e di genitori non conviventi la potestà genitoriale deve essere affidata al genitore convivente con il figlio fino al ricorso dell’altro genitore (ex art. 317 bis c.c.), il quale, per regolamentare i suoi diritti e doveri nei confronti del figlio (come ad esempio quello di visitare e frequentare il bambino) secondo le stesse regole applicabili ai figli legittimi, deve rivolgersi al Tribunale per i minorenni. Nel caso di specie il Collegio milanese ha affidato l’esercizio della potestà alla mamma, la quale ha la facoltà di decidere in che modo il padre può frequentare la bambina, ma, tenendo in considerazione il rapporto conflittuale genitoriale, ha disposto che entrambi i genitori, con l’ausilio dei servizi sociali, seguano un percorso di mediazione familiare.
mercoledì 21 ottobre 2009
martedì 20 ottobre 2009
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