-
Visualizzazione post con etichetta condominio. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta condominio. Mostra tutti i post
martedì 21 maggio 2013
lunedì 3 dicembre 2012
Condominio: onere di preventiva informativa all’amministratore delle opere su parti di proprietà o a uso individuale :: Riforma del condominio :: Diritto & Diritti
Anna Costagliola
La legge di riforma del condominio, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nel rimodulare la normativa codicistica, è intervenuta anche sull’art. 1122 c.c., modificandone innanzitutto la rubrica in coerenza con il nuovo contenuto della disposizione. La precedente versione della norma, rubricata «Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune» attribuiva a ciascun condòmino la facoltà di eseguire, all’interno della porzione di piano di sua proprietà, tutte le opere di riparazione, miglioria o trasformazione che gli convenissero, comprese quelle finalizzate al mutamento della destinazione d’uso, purché non recassero nocumento alle parti comuni dell’edificio. Nel rispetto di tale limite, le opere potevano eseguirsi senza che il condòmino necessitasse di preventiva autorizzazione dell’assemblea.
Il novellato art. 1122 c.c., ora rubricato «Opere su parti di proprietà o uso individuale», ribadendo il principio riportato dalla precedente formulazione, ne amplia considerevolmente i contenuti e la portata: lo spazio fisico entro il quale si collocano i lavori non è più circoscritto al piano o alla porzione di piano di proprietà esclusiva (ovvero le singole unità, es. appartamenti, uffici, negozi ecc.) ma si allarga fino a ricomprendere le parti normalmente destinate all’uso comune che siano state attribuite al condòmino in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale.
La legge di riforma del condominio, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nel rimodulare la normativa codicistica, è intervenuta anche sull’art. 1122 c.c., modificandone innanzitutto la rubrica in coerenza con il nuovo contenuto della disposizione. La precedente versione della norma, rubricata «Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune» attribuiva a ciascun condòmino la facoltà di eseguire, all’interno della porzione di piano di sua proprietà, tutte le opere di riparazione, miglioria o trasformazione che gli convenissero, comprese quelle finalizzate al mutamento della destinazione d’uso, purché non recassero nocumento alle parti comuni dell’edificio. Nel rispetto di tale limite, le opere potevano eseguirsi senza che il condòmino necessitasse di preventiva autorizzazione dell’assemblea.
Il novellato art. 1122 c.c., ora rubricato «Opere su parti di proprietà o uso individuale», ribadendo il principio riportato dalla precedente formulazione, ne amplia considerevolmente i contenuti e la portata: lo spazio fisico entro il quale si collocano i lavori non è più circoscritto al piano o alla porzione di piano di proprietà esclusiva (ovvero le singole unità, es. appartamenti, uffici, negozi ecc.) ma si allarga fino a ricomprendere le parti normalmente destinate all’uso comune che siano state attribuite al condòmino in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale.
mercoledì 28 novembre 2012
Riforma condominio: più controlli contro i morosi :: Riforma del condominio :: Diritto & Diritti
di Anna Costagliola
La riforma del condominio appena approvata e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ha cambiato in senso più stringente le regole per il caso di condòmini morosi, in ritardo nel pagamento delle quote condominiali.
Innanzitutto, ai sensi del rinnovato art. 1130 c.c. l’amministratore ha l’obbligo di attivarsi per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. A tal fine, il novellato art. 63 disp. att. c.c., ampliato nei suoi contenuti dall’art. 18 della legge di riforma, ribadendo in capo all’amministratore il potere di promuovere la procedura d’ingiunzione contro i condòmini morosi, lo sgancia da qualsiasi preventiva autorizzazione dell’assemblea; il decreto giuntivo, anche se l’intimato vi si oppone, è immediatamente esecutivo.
La riforma del condominio appena approvata e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ha cambiato in senso più stringente le regole per il caso di condòmini morosi, in ritardo nel pagamento delle quote condominiali.Innanzitutto, ai sensi del rinnovato art. 1130 c.c. l’amministratore ha l’obbligo di attivarsi per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. A tal fine, il novellato art. 63 disp. att. c.c., ampliato nei suoi contenuti dall’art. 18 della legge di riforma, ribadendo in capo all’amministratore il potere di promuovere la procedura d’ingiunzione contro i condòmini morosi, lo sgancia da qualsiasi preventiva autorizzazione dell’assemblea; il decreto giuntivo, anche se l’intimato vi si oppone, è immediatamente esecutivo.
mercoledì 28 ottobre 2009
lunedì 26 ottobre 2009
giovedì 22 ottobre 2009
martedì 20 ottobre 2009
Iscriviti a:
Post (Atom)
